Cessione di proprietà in Italia

ITALIA – SARDEGNA – SICILIA

Oltre alla successione, un immobile può essere ceduto prima della morte o insieme ad essa. La prima opzione offre di solito il vantaggio di evitare l’imposta di successione. Anche la donazione è una buona opzione, in quanto offre maggiore libertà grazie alla stipula del contratto.

Cosa c’è da sapere sulla cessione di proprietà

Quale contenuto deve avere un contratto di donazione?

Un contratto di donazione deve includere sia il donatore che il beneficiario. Inoltre, l’oggetto della donazione deve essere indicato con precisione. Se il contratto non soddisfa questi requisiti minimi, si applicano le norme generali di legge sulle donazioni. Le parti possono stipulare i seguenti accordi:

  • Riserva di usufrutto o diritto di abitazione a vita
  • un diritto di recesso
  • determinate condizioni
  • vincoli

 

Contratto di usufrutto o diritto di abitazione

Per ridurre il valore accettato dall’ufficio delle imposte, può essere opportuno riservare un usufrutto a vita o un diritto di abitazione, poiché questi valori possono essere dedotti dall’imposta di donazione. Tuttavia, le imposte sono nuovamente dovute alla morte dell’usufruttuario.

 

Quali sono gli obblighi fiscali?

Oltre all’imposta sulle donazioni, agli immobili si applicano le seguenti imposte aggiuntive:

  • Imposta sul trasferimento (imposta ipotecaria)
  • Imposta catastale (imposta catastale)
  • Imposta di registro
  • Imposta sul valore aggiunto (IVA)
  • Imposta ipotecaria
  • Imposta sugli acquisti immobiliari (imposta sui trasferimenti immobiliari)

Il valore dell’imposta dipende dal fatto che l’immobile venga acquistato come residenza primaria o secondaria e che venga venduto da una società registrata o da un privato. Nella maggior parte dei casi, l’imposta è calcolata sulla base di somme forfettarie

 

Una donazione in Italia può essere soggetta anche all’imposta sulle donazioni in Germania?

Se il donatore o il donatario è residente in Germania, in genere è dovuta anche l’imposta sulle donazioni tedesca. La doppia imposizione può essere evitata in tutto o in parte compensando l’imposta sulle donazioni italiana con quella tedesca.

Avv. Prof.* Dr. Stephan J. Lang
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Dr. Stephan Lang

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  • Avvocato e specialista in diritto successorio
  • Esecutore certificato (AGT) e mediatore
  • Professore ospite presso il GTU /Tbilisi/Georgia (2013 - 2019)
  • Membro dell'Associazione degli avvocati italo-tedeschi
  • Sede dell'ufficio: Monaco di Baviera
  • Area: Roma
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